Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale (eBook)

Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale (eBook)

Francesca Ferrari
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Lingua: it
Editore: Giappichelli
Collana: Quaderni di AIDA
Codice EAN: 9788892159716
Anno pubblicazione: 2017
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Disponibile anche nella versione a stampa a € 38,00
Dati:
XI-315 p., brossura

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Descrizione

La lunga durata delle cause di merito ha condotto ad un progressivo allontanamento della pronuncia giudiziale rispetto al momento sintomatico delle concrete esigenze di tutela che le norme di diritto sostanziale mirano a salvaguardare. Si parla dunque, da alcuni anni, di sommarizzazione del processo civile . Tale sommarizzazione è tanto più evidente in quei settori, quale è quello della proprietà intellettuale, nei quali la rapida obsolescenza dei prodotti determina una situazione in cui la tutela giurisdizionale è effettiva solo nella misura in cui si addivenga ad un risultato in tempi brevi. Le violazioni in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale generano solitamente un danno peculiare, che non si risolve nel danno economico alle imprese titolari delle privative e che ha una naturale capacità espansiva, tale per cui con il trascorrere del tempo tende a diventare irreversibile. Proprio per queste ragioni le misure cautelari in questo settore sono divenute assolutamente e profondamente indispensabili. Anche l’impossibilità di utilizzare, in relazione a questo contenzioso, il processo sommario di cognizione, così come introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 69/2009 , ha reso in una certa misura il procedimento cautelare l’unico strumento per tutelare efficacemente i diritti di proprietà industriale ed intellettuale. E ciò ancor più ove si pensi che nella prassi applicativa il momento cautelare esaurisce di fatto la disputa tra le parti, in ragione dell’estinguersi dell’interesse di queste a proseguire l’iter processuale fino alla definizione ultima della causa di merito. Alla luce di ciò particolare interesse è da attribuirsi, tra i provvedimenti cautelari tipici, al sequestro. Il legislatore, in materia di privative industriali, aveva originariamente previsto il provvedimento cautelare del sequestro industriale all’art. 68 della legge 30 ottobre 1859 ; successivamente, e fino all’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale , la relativa disciplina era, invece, rinvenibile agli artt. 81 e 82 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) e agli artt. 61 e 62 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d’impresa), così come modificati dal d.lgs. 15 aprile 1996, n. 198 . A seguito dell’unificazione in un unico testo normativo delle norme relative alla proprietà industriale, per tale intendendosi «marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti e semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» (art. 1 c.p.i.), l’istituto di cui trattasi risulta disciplinato al capo III (Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale), sezione I (disposizioni processuali), del Codice della Proprietà Industriale e, precisamente, agli artt. 129 e 130. Nondimeno, il sequestro è istituto contemplato in materia di diritto d’autore: specificamente all’art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l.d.a.) . Sulla scorta della vigente disciplina, che – come appena accennato – è frutto di una progressiva stratificazione normativa, sono sequestrabili tutti gli oggetti che costituiscono violazione di un diritto di proprietà intellettuale, i mezzi adibiti alla loro produzione, gli elementi di prova relativi alla violazione e – con riferimento alla materia dei diritti d’autore, ma solo in «casi particolarmente gravi» – «i proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato» (art. 161, comma 3, l.d.a.). Il sequestro può, inoltre, riguardare oggetti non appartenenti al presunto contraffattore, bensì a terzi, ivi inclusi