Le tipologie di contratti di lavoro (eBook)

Le tipologie di contratti di lavoro (eBook)

Lorenzo LucaMontano Deborah
Lorenzo LucaMontano Deborah
Prezzo:
€ 9,99
Compra EPUB
Prezzo:
€ 9,99
Compra EPUB

Formato

:
EPUB
Cloud: Scopri di più
Lingua: it
Editore: Key Editore Srl
Collana: La biblioteca del giurista
Codice EAN: 9788827916971
Anno pubblicazione: 2025
Scopri QUI come leggere i tuoi eBook
Disponibile anche nella versione a stampa a € 12,00
Abbonati a Kobo Plus per avere accesso illimitato a migliaia di eBook
Dati:
104 p.

Note legali

NOTE LEGALI

a) Garanzia legale, Pagamenti, Consegne, Diritto di recesso
b) Informazioni sul prezzo
Il prezzo barrato corrisponde al prezzo di vendita al pubblico al lordo di IVA e al netto delle spese di spedizione
Il prezzo barrato dei libri italiani corrisponde al prezzo di copertina.
I libri in inglese di Libraccio sono di provenienza americana o inglese.
Libraccio riceve quotidianamente i prodotti dagli USA e dalla Gran Bretagna, pagandone i costi di importazione, spedizione in Italia ecc.
Il prezzo in EURO è fissato da Libraccio e, in alcuni casi, può discostarsi leggermente dal cambio dollaro/euro o sterlina/euro del giorno. Il prezzo che pagherai sarà quello in EURO al momento della conferma dell'ordine.
In ogni caso potrai verificare la convenienza dei nostri prezzi rispetto ad altri siti italiani e, in moltissimi casi, anche rispetto all'acquisto su siti americani o inglesi.
c) Disponibilità
I termini relativi alla disponibilità dei prodotti sono indicati nelle Condizioni generali di vendita.

Disponibilità immediata
L'articolo è immediatamente disponibile presso Libraccio e saremo in grado di procedere con la spedizione entro un giorno lavorativo.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Disponibile in giorni o settimane (ad es. "3-5-10 giorni", "4-5 settimane" )
L'articolo sarà disponibile entro le tempistiche indicate, necessarie per ricevere l'articolo dai nostri fornitori e preparare la spedizione.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Prenotazione libri scolastici
Il servizio ti permette di prenotare libri scolastici nuovi che risultano non disponibili al momento dell'acquisto.

Attualmente non disponibile
L'articolo sarà disponibile ma non sappiamo ancora quando. Inserisci la tua mail dalla scheda prodotto attivando il servizio Libraccio “avvisami” e sarai contattato quando sarà ordinabile.

Difficile reperibilità
Abbiamo dei problemi nel reperire il prodotto. Il fornitore non ci dà informazioni sulla sua reperibilità, ma se desideri comunque effettuare l'ordine, cercheremo di averlo nei tempi indicati. Se non sarà possibile, ti avvertiremo via e-mail e l'ordine verrà cancellato.
Chiudi

Descrizione

Attraverso uno studio comparativo gli autori hanno voluto evidenziare le differenze tra contratti di lavoro e contratti di diritto comune, ponendo l’accento sulla diversa natura e scopo. I contratti di lavoro, come i CCNL, sono contratti normativi che disciplinano le condizioni di lavoro, stabilendo standard minimi e condizioni di lavoro per un gruppo di lavoratori in un determinato settore. I contratti di diritto comune, invece, sono contratti individuali che regolano rapporti specifici tra due parti, come ad esempio la compravendita di un bene. I contratti di lavoro (in linea di principio) hanno efficacia anche per i lavoratori non iscritti al sindacato che li ha stipulati, mentre i contratti di diritto comune hanno efficacia solo tra le parti che li hanno sottoscritti. I contratti collettivi di lavoro stipulati dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo sono contratti regolati dalle norme del diritto privato in quanto le parti stipulanti sono semplici «associazioni di fatto», addirittura prive di personalità giuridica loro propria. Ne deriva che il contratto collettivo è vincolante nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentati dai rispettivi sindacati, rappresentanza che è implicita nell’adesione al sindacato. Sono rappresentati tutti gli iscritti al momento della stipulazione del contratto e anche (dal momento dell’iscrizione) coloro che si iscrivono successivamente in quanto l’ingresso in una formazione associativa implica l’assunzione dei diritti e degli obblighi anteriori all’acquisto della qualità di associato. I non iscritti al sindacato stipulante pertanto non hanno né gli obblighi, né i diritti contrattualmente stabiliti, almeno in prima approssimazione. D’altronde, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il contratto collettivo deve essere applicato anche quando le parti abbiano in qualche modo «aderito» al contratto. L’adesione può essere esplicita, indicando nel contratto individuale o nella comunicazione di assunzione o nella lettera di assunzione che si applicherà un certo contratto collettivo, o anche implicita, attraverso la corresponsione ai dipendenti di una retribuzione corrispondente a quella prevista dal contratto collettivo, oppure attraverso l’osservanza di clausole contenute nel contratto collettivo; a maggior ragione si ritiene recepito il contratto collettivo se ne risulta la sua ripetuta applicazione. Un contratto collettivo posteriore può contenere norme meno favorevoli al lavoratore rispetto a quelle del contratto collettivo precedente in base al principio della libera volontà e autonomia delle parti stipulanti che concludono il contratto dopo avere valutato, autonomamente e liberamente, la situazione esistente al momento della stipulazione e quella prevedibile nel periodo di validità del contratto. Si può considerare per giurisprudenza consolidata anche la possibilità che un contratto collettivo di grado inferiore (per esempio un contratto territoriale o anche aziendale, rispetto al contratto collettivo nazionale) stipulato posteriormente contenga clausole meno favorevoli al lavoratore rispetto al precedente (e tuttora vigente) contratto collettivo di grado superiore e questo particolarmente se tale peggioramento delle condizioni è giustificato dall’obiettivo di raggiungere altri risultati di preminente interesse dei lavoratori (per esempio evitare la cessazione dell’attività, incrementare l’occupazione, ecc.). Fatto salvo quanto subito diremo sulla attuale disciplina degli assetti contrattuali, non è stato ritenuto applicabile il principio ora richiamato nel caso della contrattazione articolata, quando cioè il contratto collettivo di validità più estesa (nazionale o intercategoriale) regola gli aspetti generali del rapporto di lavoro, mentre i contratti collettivi di grado inferiore (per le singole categorie, provinciali ed eventualmente aziendali) regolament