La regola di adeguatezza e il contratto

Daniele Imbruglia
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Editore: Giuffrè
Collana: Quaderni di «studi senesi»
Codice EAN: 9788814222047
Anno edizione: 2018
Anno pubblicazione: 2018
Dati: XVI-600 p., brossura

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Descrizione

Il lavoro si propone di ricostruire l'attuale significato civilistico della regola di adeguatezza in materia di intermediazione finanziaria (art. 39-40, reg. Consob 16190/2007). L'indagine è sviluppata in due parti, distinguendo la regola di adeguatezza come norma di comportamento (cap. 1-3) e come norma di validità del contratto (cap. 4 e 5). Nella prima parte, si è ricostruito l'origine della regola e ciò si è fatto a partire dall'esame dell'esperienza statunitense e inglese, ossia in quegli ordinamenti dove, nel corso del Ventesimo secolo, per la prima volta si è affermato l'obbligo per l'intermediario di verificare se l'operazione di investimento proposta fosse adeguata al profilo del cliente. Successivamente a quelle esperienze, oggetto dei primi due capitoli del lavoro, la regola di adeguatezza è stata adottata anche da altri ordinamenti, tra cui il nostro, ripetendone il meccanismo c.d. disclose or abstain. Qui, essa ha appunto affermato il dovere per l'intermediario di astenersi dal procedere con operazioni che fossero inadeguate per il cliente, salvo che questi, una volta informato della valutazione di inidoneità, non avesse reiterato l'ordine (art. 29, reg. Consob 11522/1998). Il terzo capitolo ne descrive pertanto l'ambito applicativo, l'oggetto e specialmente il quadro rimediale, dando conto del dibattito giurisprudenziale e dottrinale e dell'emersione della categoria di norma inderogabile di comportamento la cui violazione da luogo a responsabilità (Corte Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007 n. 26724 e 26725). La seconda parte del lavoro ha ad oggetto la ricostruzione della disciplina dell'adeguatezza nel suo attuale significato. Il punto di partenza è dunque rappresentato dall'art. 19 della direttiva CE/39/2004 (MiFID) che ha affermato il divieto assoluto per l¿intermediario di procedere ad investimenti inadeguati nell'ambito dei servizi di risparmio gestito (consulenza e gestione del portafoglio). La rottura con l'esperienza precedente (regola di adeguatezza come obbligo informativo) propria della nuova disciplina (regola di adeguatezza come limite all'autonomia privata), segnando il passaggio da norma di comportamento a norma imperativa materiale, si riverbera sul piano rimediale. Come nell'esperienza precedente, anche in questo caso manca una espressa previsione di quale sia il rimedio per l'ipotesi di violazione della regola e il lavoro conclude per il superamento della soluzione risarcitoria e il riconoscimento, in omaggio al principio di effettività della tutela (art. 19 TUE, art. 47 Carta di Nizza, art. 24 Cost.) e dunque al "diritto ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela" della nullità per il contratto in contrasto con la norma imperativa che lo vieta.

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